GESTIONE RE-IMPIEGO SEME AZIENDALE

Dichiarazione riso

A proposito

L'agricoltore che abbia una produzione aziendale inferiore a 92 ton di cereali, è considerato "piccolo agricoltore" e in quanto tale, non è tenuto al pagamento di alcuna royalty nei confronti del costitutore, ad eccezione che abbia reimpiegato varietà protette solo a livello italiano in base al D.Lgs 30/2005 Codice della proprietà industriale, per le quali la nozione di “piccolo agricoltore” non è applicabile.

Al contrario, l'agricoltore che abbia una produzione aziendale pari o superiore a 92 ton di cereali è considerato "grande agricoltore" ed è tenuto a corrispondere al costitutore, al suo avente diritto o ad un suo rappresentante (es: SICASOV), la cosiddetta "equa remunerazione".

L'equa remunerazione deve essere corrisposta dall'agricoltore al costitutore entro il 30 giugno successivo alla campagna di semina. Oltre tale data il privilegio dell'agricoltore non è più applicabile e l'agricoltore che ha impiegato seme aziendale senza alcuna autorizzazione del costitutore e senza aver corrisposto un'equa remunerazione diviene contraffattore e può essere citato in giudizio per il risarcimento di tutti i danni arrecati dalla violazione della privativa varietale. Nel caso del riso, i costitutori concedono all'agricoltore la possibilità di dichiarare i quantitativi reimpiegati entro il 30 giugno dell'anno in corso e il pagamento entro il 30 settembre.

L'attività di pulizia e selezione delle sementi derivanti dal seme aziendale deve essere eseguita preferibilmente in azienda. L'art. 14 del suddetto regolamento comunitario prevede l'obbligo di informazione sulla varietà protetta e sui quantitativi impiegati. Inoltre, l'informazione deve comprendere anche la produzione complessiva aziendale riferita alla specie o gruppo di specie (es: cereali). Tali informazioni devono essere fornite al costitutore o suo avente diritto o rappresentante, affinché si possa verificare se ricorrono le condizioni per l'applicazione o meno della regola del privilegio dell'agricoltore e quindi dell'equa remunerazione. Per le varietà protette a livello italiano non si applica il concetto del “privilegio dell’agricoltore”, né la nozione di “piccolo agricoltore” e pertanto tutti gli agricoltori sono tenuti a dichiarare il loro reimpiego di varietà protette e a riconoscere la remunerazione al costitutore o ad un suo avente diritto.

Nel caso in cui la  pulizia e la selezione del prodotto del raccolto avvengano all'esterno dell'azienda agricola in cui è stato ottenuto, l'agricoltore deve:

1) assicurare l'identità del prodotto e cioè che il seme ottenuto dalla selezione appartenga alla stessa varietà/partita lavorata,

2) garantire che la selezione sia eseguita da un operatore autorizzato fornito di regolare licenza, che svolga servizio di selezione del prodotto raccolto destinato a essere riseminato,

3) fornire al costitutore, a un suo avente diritto o rappresentante, le informazioni previste dall'art. 14 del regolamento comunitario 2100/94.

Le prescrizioni di cui ai due punti precedenti si applicano anche al caso di selezione mobile, rammentando che chi esegue tale attività deve possedere regolare licenza rilasciata dalle Autorità competenti.