DIRITTO DEL COSTITUTORE (ROYALTY) PER IL RISO

FORMULARIO DI DICHIARAZIONE dei quantitativi seminati a partire dal seme aziendale di riso nell'anno 2018

Dichiarazione

A proposito

Questo formulario di dichiarazione è unicamente destinato agli agricoltori che, nel 2018 in Italia, hanno coltivato, una superficie a riso derivante dall'impiego di prodotto ottenuto dal raccolto della campagna precedente, e denominato "seme aziendale".

In Italia, si applica la legislazione in vigore a livello europeo (artt. 13 e 14 e artt. 94 e 97 della Legge Europea 2100/94).

Il re-impiego del seme aziendale è autorizzato e esente dal pagamento di royalty, per le aziende agricole che producono riso e hanno una produzione aziendale di cereali inferiore alle 92 tonnellate.

Oltre tale limite, l'agricoltore è tenuto a dichiarare i quantitativi di seme aziendale impiegati e a riconoscere al costitutore o ai suoi aventi diritto una "equa remunerazione" del diritto del costitutore.

In Italia, l'equa remunerazione applicata, corrisponde alla royalty indicata dal costitutore per le varietà protette presenti nella Lista delle Varietà di questa pagina web. Cliccando sulla Lista delle Varietà potrete vedere, accanto al nome, il valore di tale diritto del costitutore.

La SICASOV è stata incaricata dai costitutori e dagli aventi diritto delle varietà indicate, di raccogliere le dichiarazioni degli agricoltori, fatturare e incassare le royalties dovute.

Pertanto, in base alle varietà da voi coltivate e scelte dalla lista qui riportata, dovrete comunicare alla SICASOV, entro il 30 giugno 2018, i quantitativi di seme aziendale reimpiegati per ciascuna varietà.

La vostra dichiarazione on-line perverrà alla SICASOV, utilizzando il pulsante "Inviare il formulario". Un messaggio via e-mail vi confermerà l'avvenuta ricezione.

In alternativa potrete utilizzare il formulario cartaceo secondo le istruzioni contenute in tale pagina.

Sulla base della vostra dichiarazione, la SICASOV, vi invierà per posta, una fattura con pagamento a rimessa diretta e comunque non oltre il 30 settembre 2018.

OLTRE TALE DATA, DECADE 'IL PRIVILEGIO DELL'AGRICOLTORE' E LO STESSO DIVIENE CONTRAFFATTORE!

Vi ringraziamo per la vostra gentile collaborazione.