ANNO
2018
DATA LIMITE PER DICHIARARE
30 giugno 2018
DESCRIZIONE
Questo formulario è unicamente destinato agli agricoltori che, nel 2018 in Italia, hanno coltivato, una superficie a riso, derivante dall'impiego di prodotto ottenuto dal raccolto della campagna precedente e denominato "seme aziendale".
Cliccando sulla lista delle varietà protette, indicate nella relativa casella in basso, potrete vedere l'entità della remunerazione dovuta per quintale di seme, al netto dell'IVA. Se non siete iscritti al VIES (VAT Information Exchange System), saremo obbligati ad applicare l'IVA francese al tasso attuale del 20%.
In base al nome della varietà da voi selezionata, dovrete indicare il quantitativo seminato in quintali utilizzando il "seme aziendale" di riso. Dopo aver compilato questo formulario, potrete inviarlo cliccando sul pulsante "Inviare il formulario" in basso alla pagina. In seguito riceverete un'e-mail a conferma dell'avvenuta ricezione. Sulla base della vostra dichiarazione, la SICASOV, vi invierà per posta, una fattura con pagamento con rimessa diretta o entro il 30 settembre 2018.
PRINCIPI GENERALI
A partire dal 2017, i produttori italiani di riso che utilizzano, ai fini della semina, il prodotto derivante ESCLUSIVAMENTE dal loro raccolto, dovranno corrispondere, in base alla legge europea 2100/94 sulla protezione delle varietà vegetali, un diritto del costitutore per le varietà protette a livello comunitario.
Per ciascuna varietà, tale valore è determinato dal costitutore ed è calcolato per quintale di seme re-impiegato.
I produttori devono inviare alla SICASOV, online o in formato cartaceo, la loro dichiarazione dei quantitativi re-impiegati entro il 30 giugno dell'anno di semina.
La SICASOV provvederà ad emettere regolare fattura, la cui data di pagamento, non dovrà eccedere il 30 settembre dello stesso anno.
OLTRE TALE DATA DECADE IL COSIDETTO 'PRIVILEGIO DELL'AGRICOLTORE' E SI E' CONSIDERATI CONTRAFFATTORI!
ESENZIONE: i "piccoli agricoltori" cioè coloro che hanno una produzione cerealicola aziendale annua inferiore alle 92 tonnellate sono esentati dal pagamento di questo diritto.