Principi Generali

DIRITTO DEL COSTITUTORE PER IL RISO

A partire dal 2017, i produttori italiani di riso che utilizzano, ai fini della semina, il prodotto derivante ESCLUSIVAMENTE dal loro raccolto, dovranno corrispondere, in base alla legge europea 2100/94 sulla protezione delle varietà vegetali, un diritto del costitutore per le varietà protette a livello comunitario.

Per ciascuna varietà, tale valore è determinato dal costitutore ed è calcolato per quintale di seme re-impiegato.

I produttori devono inviare alla SICASOV, online o in formato cartaceo, la loro dichiarazione dei quantitativi re-impiegati entro il 30 giugno dell'anno di semina.

La SICASOV provvederà ad emettere regolare fattura, la cui data di pagamento, non dovrà eccedere il 30 settembre dello stesso anno.

OLTRE TALE DATA DECADE IL COSIDETTO 'PRIVILEGIO DELL'AGRICOLTORE' E SI E' CONSIDERATI CONTRAFFATTORI!

ESENZIONE: i "piccoli agricoltori" cioè coloro che hanno una produzione cerealicola aziendale annua inferiore alle 92 tonnellate sono esentati dal pagamento di questo diritto.